Sentenza 333/2003 (ECLI:IT:COST:2003:333)
Massima numero 28017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
27/10/2003; Decisione del
27/10/2003
Deposito del 07/11/2003; Pubblicazione in G. U. 12/11/2003
Massime associate alla pronuncia:
28016
Titolo
Poste e telecomunicazioni - Buoni postali fruttiferi - Tassi di interesse - Applicabilità della meno favorevole previgente previsione alla serie dei buoni postali già emessi, ovvero ai rapporti già in essere al momento della sua abrogazione - Prospettata disparità di trattamento tra vecchi e nuovi risparmiatori - Difetto di rilevanza - Esaurimento del rapporto dedotto in giudizio in epoca anteriore alla indicata abrogazione - Mancata denuncia della disposizione applicabile 'ratione temporis' - Inammissibilità della questione.
Poste e telecomunicazioni - Buoni postali fruttiferi - Tassi di interesse - Applicabilità della meno favorevole previgente previsione alla serie dei buoni postali già emessi, ovvero ai rapporti già in essere al momento della sua abrogazione - Prospettata disparità di trattamento tra vecchi e nuovi risparmiatori - Difetto di rilevanza - Esaurimento del rapporto dedotto in giudizio in epoca anteriore alla indicata abrogazione - Mancata denuncia della disposizione applicabile 'ratione temporis' - Inammissibilità della questione.
Testo
E’ inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione. Infatti, il rimettente non deve fare alcuna applicazione della norma impugnata, posto che il rapporto dedotto nel giudizio ‘a quo’ è sorto e si è totalmente esaurito sotto la vigenza dell’art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, applicabile ‘ratione temporis’, ma tale norma non risulta sia stata sottoposta, dall’ordinanza di rimessione, allo scrutinio di legittimità costituzionale.
- Sentenza citata n. 47/2001.
E’ inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione. Infatti, il rimettente non deve fare alcuna applicazione della norma impugnata, posto che il rapporto dedotto nel giudizio ‘a quo’ è sorto e si è totalmente esaurito sotto la vigenza dell’art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, applicabile ‘ratione temporis’, ma tale norma non risulta sia stata sottoposta, dall’ordinanza di rimessione, allo scrutinio di legittimità costituzionale.
- Sentenza citata n. 47/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/07/1999
n. 284
art. 7
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 43
Costituzione
art. 47
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte