Sentenza 334/2003 (ECLI:IT:COST:2003:334)
Massima numero 28018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
27/10/2003; Decisione del
27/10/2003
Deposito del 07/11/2003; Pubblicazione in G. U. 12/11/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanità pubblica - Spesa sanitaria - Obbligo delle regioni di provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione - Fissazione con legge dello stato di procedure e modalità - Ricorso della regione toscana - Lamentata violazione della autonomia finanziaria e tributaria regionale - Sopravvenuta normativa, in sostituzione della disciplina impugnata - Carenza di interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.
Sanità pubblica - Spesa sanitaria - Obbligo delle regioni di provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione - Fissazione con legge dello stato di procedure e modalità - Ricorso della regione toscana - Lamentata violazione della autonomia finanziaria e tributaria regionale - Sopravvenuta normativa, in sostituzione della disciplina impugnata - Carenza di interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.
Testo
E’ cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, commi 5, 6 e 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, denunziata per violazione degli artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, 118, e 119 della Costituzione. Tali norme vengono censurate per le “procedure e le modalità” di accertamento degli eventuali disavanzi sanitari, rimesse alla competenza dei Ministri della sanità, del tesoro e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405, infatti, recependo l’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 in materia sanitaria e, costituendo ‘ius superveniens’, ha profondamente modificato, nel senso indicato dalla regione ricorrente, la normativa censurata, che, peraltro, non ha mai avuto applicazione.
E’ cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, commi 5, 6 e 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, denunziata per violazione degli artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, 118, e 119 della Costituzione. Tali norme vengono censurate per le “procedure e le modalità” di accertamento degli eventuali disavanzi sanitari, rimesse alla competenza dei Ministri della sanità, del tesoro e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405, infatti, recependo l’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 in materia sanitaria e, costituendo ‘ius superveniens’, ha profondamente modificato, nel senso indicato dalla regione ricorrente, la normativa censurata, che, peraltro, non ha mai avuto applicazione.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2000
n. 388
art. 83
co. 5
legge
23/12/2000
n. 388
art. 83
co. 6
legge
23/12/2000
n. 388
art. 83
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 199
Altri parametri e norme interposte