Sentenza 189/2022 (ECLI:IT:COST:2022:189)
Massima numero 45041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
07/07/2022; Decisione del
07/07/2022
Deposito del 25/07/2022; Pubblicazione in G. U. 27/07/2022
Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario - Requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei - Utilizzo del termine «minimi» - Previsione strettamente e funzionalmente correlata ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale parziale in via consequenziale. (Classif. 231012).
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario - Requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei - Utilizzo del termine «minimi» - Previsione strettamente e funzionalmente correlata ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale parziale in via consequenziale. (Classif. 231012).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 5 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, nella parte in cui, inserendo l'art. 23-bis, commi 1, 3 e 4 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2000, utilizza il termine «minimi». Detto termine si connette alla possibilità di introdurre requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore amministrativo e direttore sanitario ulteriori rispetto a quelli indefettibili indicati nominatim dalla legge regionale impugnata dal Governo - già sostanzialmente coincidenti con quelli di cui alla normativa statale - per cui si tratta di previsione strettamente e funzionalmente correlata con la porzione della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, costituendo con essa un insieme organico, espressivo di una logica unitaria. (Precedenti: S. 50/2021 - mass. 43746; S. 186/2020 - mass. 43219).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 5 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, nella parte in cui, inserendo l'art. 23-bis, commi 1, 3 e 4 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2000, utilizza il termine «minimi». Detto termine si connette alla possibilità di introdurre requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore amministrativo e direttore sanitario ulteriori rispetto a quelli indefettibili indicati nominatim dalla legge regionale impugnata dal Governo - già sostanzialmente coincidenti con quelli di cui alla normativa statale - per cui si tratta di previsione strettamente e funzionalmente correlata con la porzione della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, costituendo con essa un insieme organico, espressivo di una logica unitaria. (Precedenti: S. 50/2021 - mass. 43746; S. 186/2020 - mass. 43219).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
09/11/2021
n. 31
art. 5
co.
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
25/01/2000
n. 5
art. 23
co. 1
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
25/01/2000
n. 5
art. 23
co. 3
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
25/01/2000
n. 5
art. 23
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27