Ordinanza 335/2003 (ECLI:IT:COST:2003:335)
Massima numero 28021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
27/10/2003; Decisione del
27/10/2003
Deposito del 07/11/2003; Pubblicazione in G. U. 12/11/2003
Titolo
Processo penale - Regressione del procedimento - Durata massima della custodia cautelare - Computabilità soltanto di periodi di custodia sofferti in fase o grado omogenei - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza o alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Regressione del procedimento - Durata massima della custodia cautelare - Computabilità soltanto di periodi di custodia sofferti in fase o grado omogenei - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza o alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2 e 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta affetta, nella specie, da un difetto assoluto di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione; difetto che non può essere sanato dal mero rinvio 'per relationem' alle argomentazioni svolte in altra ordinanza di rinvio.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2 e 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta affetta, nella specie, da un difetto assoluto di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione; difetto che non può essere sanato dal mero rinvio 'per relationem' alle argomentazioni svolte in altra ordinanza di rinvio.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 303
co. 2
codice di procedura penale
n.
art. 304
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte