Ordinanza 335/2003 (ECLI:IT:COST:2003:335)
Massima numero 28022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  27/10/2003;  Decisione del  27/10/2003
Deposito del 07/11/2003; Pubblicazione in G. U. 12/11/2003
Massime associate alla pronuncia:  28021  28180


Titolo
Processo penale - Regressione del procedimento - Durata massima della custodia cautelare - Computabilità soltanto di periodi di custodia sofferti in fase o grado omogenei - Intervenuta decisione di manifesta inammissibilità - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2 e 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, poiché la questione sollevata in questa sede è stata già dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 243 del 2003, proprio in ragione delle argomentazioni in essa contenute, che i giudici 'a quibus' dichiarano di fare proprie.

- V. sentenza n. 243/2003.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 303  co. 2

codice di procedura penale    n.   art. 304  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte