Ordinanza 335/2003 (ECLI:IT:COST:2003:335)
Massima numero 28180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  27/10/2003;  Decisione del  27/10/2003
Deposito del 07/11/2003; Pubblicazione in G. U. 12/11/2003
Massime associate alla pronuncia:  28021  28022


Titolo
Processo penale - Regressione del procedimento - Durata massima della custodia cautelare - Computabilità soltanto di periodi di custodia sofferti in fase o grado omogenei - Intervenuta decisione di manifesta inammissibilità - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, poiché la questione sollevata in questa sede è stata già dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 243 del 2003, proprio in ragione delle argomentazioni in essa contenute, che i giudici 'a quibus' dichiarano di fare proprie.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 303  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte