Sentenza 338/2003 (ECLI:IT:COST:2003:338)
Massima numero 28027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/11/2003;  Decisione del  10/11/2003
Deposito del 14/11/2003; Pubblicazione in G. U. 19/11/2003
Massime associate alla pronuncia:  28028  28029  28030  28031


Titolo
Intervento in giudizio - Soggetto non legittimato - Inammissibilità.

Testo
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa, per costante giurisprudenza, la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione (in base a tali principi, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti degli artt. 4, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 e dell’art. 3, commi 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2002, n. 39, la Corte ha ritenuto inammissibile l’intervento in giudizio del Comitato dei cittadini per i diritti dell’uomo (C.C.D.U.) di Milano).

- V. sentenze citate: n. 49/2003; n. 303/2003; n. 307/2003 e n. 315/2003.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte