Sentenza 338/2003 (ECLI:IT:COST:2003:338)
Massima numero 28028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/11/2003;  Decisione del  10/11/2003
Deposito del 14/11/2003; Pubblicazione in G. U. 19/11/2003
Massime associate alla pronuncia:  28027  28029  28030  28031


Titolo
Regione piemonte - Sistema sanitario - Terapia elettroconvulsivante ed altri interventi di psicochirurgia - Norme regionali - Ricorso governativo - Impugnazione di singole disposizioni e dell’intera legge - Mancata conformità alla deliberazione governativa concernente il ricorso per ricorrere - Inammissibilità della questione.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in via principale sollevate nei confronti degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (e più in generale, nei confronti dell’intera legge) per inidoneità della delibera di impugnazione, adottata dal Consiglio dei ministri, che circoscrive l’impugnazione al solo art. 4 della stessa legge, al quale soltanto sono riferite anche le valutazioni di illegittimità formulate nella relazione del Ministro per gli affari regionali allegata al verbale del Consiglio dei ministri medesimo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  03/06/2002  n. 14  art. 5  co. 

legge della Regione Piemonte  03/06/2002  n. 14  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 33  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte