Sentenza 338/2003 (ECLI:IT:COST:2003:338)
Massima numero 28029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/11/2003;  Decisione del  10/11/2003
Deposito del 14/11/2003; Pubblicazione in G. U. 19/11/2003
Massime associate alla pronuncia:  28027  28028  28030  28031


Titolo
Regione piemonte - Sistema sanitario - Terapia elettroconvulsivante, lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri interventi di psicochirurgia - Divieti di utilizzo - Incidenza indebita sul merito delle scelte terapeutiche, in assenza di determinazioni a livello nazionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, e con gli artt. 2, 32 e 33, primo comma, della Costituzione (con assorbimento di ogni altro profilo di illegittimità sollevato), l’art. 4 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14, che pone divieti di utilizzo delle pratiche e degli interventi all’impiego della terapia elettroconvulsivante (TEC), della pratica della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia fino a che non siano intervenute determinazioni assunte a livello nazionale, che garantiscano condizioni di fondamentale eguaglianza su tutto il territorio nazionale, onde evitare che si introduca una disciplina differenziata, sul punto, per una singola Regione.

- V. sentenza citata n. 282/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  03/06/2002  n. 14  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 33  co. 1

Altri parametri e norme interposte