Sentenza 338/2003 (ECLI:IT:COST:2003:338)
Massima numero 28030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/11/2003;  Decisione del  10/11/2003
Deposito del 14/11/2003; Pubblicazione in G. U. 19/11/2003
Massime associate alla pronuncia:  28027  28028  28029  28031


Titolo
Regione piemonte - Sistema sanitario - Terapia elettroconvulsivante, lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri interventi di psicochirurgia - Divieti di utilizzo - Esenzione da responsabilità professionale - Collegamento con le norme sostanziali sui divieti - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo in via consequenziale – ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – l’art. 5 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14, che dispone la “eliminazione” di ogni “riferimento che possa contemplare una responsabilità professionale del medico che decida di non ricorrere” alla TEC e agli interventi vietati dall’art. 4. Tale disposizione ha, infatti, portata e 'ratio' corrispondenti a quelle della norma di cui è stata contestualmente dichiarata la illegittimità costituzionale (vedi massima 3).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  03/06/2002  n. 14  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte