Sentenza 338/2003 (ECLI:IT:COST:2003:338)
Massima numero 28031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/11/2003; Decisione del
10/11/2003
Deposito del 14/11/2003; Pubblicazione in G. U. 19/11/2003
Titolo
Regione toscana - Sistema sanitario - Terapia elettroconvulsivante, lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri interventi di psicochirurgia - Divieti di utilizzo - Ricorso governativo - Indebito intervento legislativo regionale nella scelta delle terapie praticabili - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Regione toscana - Sistema sanitario - Terapia elettroconvulsivante, lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri interventi di psicochirurgia - Divieti di utilizzo - Ricorso governativo - Indebito intervento legislativo regionale nella scelta delle terapie praticabili - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, terzo comma e con gli artt. 2, 32 e 33, primo comma, della Costituzione (con assorbimento di ogni altro profilo di illegittimità sollevato), l’art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2002, n. 39, che pone divieti degli interventi di psicochirurgia (comma 3) e di utilizzo della TEC su determinate categorie di pazienti (comma 2), nonché rinvia a “linee guida” sia per le procedure di consenso e di “autorizzazione” sia “sull’utilizzo della TEC” da adottarsi dalla Giunta regionale su “conforme indicazione della Comunità scientifica toscana” (comma 4). E’ necessario, infatti, che intervengano determinazioni assunte a livello nazionale, che garantiscano condizioni di fondamentale eguaglianza su tutto il territorio nazionale, onde evitare che venga introdotta una disciplina differenziata, sul punto, per una singola Regione, non potendosi, peraltro, ammettere un vincolo, per una sola Regione, a rispettare, come nella specie, indicazioni provenienti da un solo settore, territorialmente circoscritto, della comunità scientifica.
- V. sentenza citata n. 282/2002.
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, terzo comma e con gli artt. 2, 32 e 33, primo comma, della Costituzione (con assorbimento di ogni altro profilo di illegittimità sollevato), l’art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2002, n. 39, che pone divieti degli interventi di psicochirurgia (comma 3) e di utilizzo della TEC su determinate categorie di pazienti (comma 2), nonché rinvia a “linee guida” sia per le procedure di consenso e di “autorizzazione” sia “sull’utilizzo della TEC” da adottarsi dalla Giunta regionale su “conforme indicazione della Comunità scientifica toscana” (comma 4). E’ necessario, infatti, che intervengano determinazioni assunte a livello nazionale, che garantiscano condizioni di fondamentale eguaglianza su tutto il territorio nazionale, onde evitare che venga introdotta una disciplina differenziata, sul punto, per una singola Regione, non potendosi, peraltro, ammettere un vincolo, per una sola Regione, a rispettare, come nella specie, indicazioni provenienti da un solo settore, territorialmente circoscritto, della comunità scientifica.
- V. sentenza citata n. 282/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
28/10/2002
n. 39
art. 3
co. 2
legge della Regione Toscana
28/10/2002
n. 39
art. 3
co. 3
legge della Regione Toscana
28/10/2002
n. 39
art. 3
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 33
co. 1
Altri parametri e norme interposte