Ordinanza 339/2003 (ECLI:IT:COST:2003:339)
Massima numero 28032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
10/11/2003; Decisione del
10/11/2003
Deposito del 14/11/2003; Pubblicazione in G. U. 19/11/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione siciliana - Fauna selvatica - Esercizio venatorio - Regolamentazione - Ricorso governativo - Assunto contrasto con disposizioni di principio della legge statale - Intervenuta promulgazione parziale della legge regionale impugnata - Omissione delle parti censurate - Cessazione della materia del contendere.
Regione siciliana - Fauna selvatica - Esercizio venatorio - Regolamentazione - Ricorso governativo - Assunto contrasto con disposizioni di principio della legge statale - Intervenuta promulgazione parziale della legge regionale impugnata - Omissione delle parti censurate - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta in via principale nei confronti della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, i cui artt. 4, primo comma, lett. a), 11, primo comma, lett. c), e), f), 17, 20 e 21, si discosterebbero dai principi generali posti dalla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 o esulerebbero dalla competenza riconosciuta al legislatore regionale o, ancora, costituirebbero palese violazione dei precetti costituzionali. Dopo la proposizione del ricorso, la legge siciliana è stata, infatti, promulgata con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che ad esse sia conferita efficacia.
- V. per analoghe dichiarazioni di cessazione della materia del contendere, le ordinanze, richiamate, nn. 195/2001 e 382 e 381/2000.
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta in via principale nei confronti della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, i cui artt. 4, primo comma, lett. a), 11, primo comma, lett. c), e), f), 17, 20 e 21, si discosterebbero dai principi generali posti dalla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 o esulerebbero dalla competenza riconosciuta al legislatore regionale o, ancora, costituirebbero palese violazione dei precetti costituzionali. Dopo la proposizione del ricorso, la legge siciliana è stata, infatti, promulgata con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che ad esse sia conferita efficacia.
- V. per analoghe dichiarazioni di cessazione della materia del contendere, le ordinanze, richiamate, nn. 195/2001 e 382 e 381/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
20/04/2001
n.
art. 4
co. 1
legge della Regione siciliana
20/04/2001
n.
art. 11
co. 1
legge della Regione siciliana
20/04/2001
n.
art. 11
co. 1
legge della Regione siciliana
20/04/2001
n.
art. 11
co. 1
legge della Regione siciliana
20/04/2001
n.
art. 17
co.
legge della Regione siciliana
20/04/2001
n.
art. 20
co.
legge della Regione siciliana
20/04/2001
n.
art. 21
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 1
legge 11/02/1992
n. 157
art. 10
legge 11/02/1992
n. 157
art. 14
legge 11/02/1992
n. 157
art. 16
legge 11/02/1992
n. 157
art. 21
legge 11/02/1992
n. 157
art. 30
legge 06/12/1991
n. 394
art. 30
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972
n. 642
art.