Sentenza 341/2003 (ECLI:IT:COST:2003:341)
Massima numero 28091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  13/11/2003;  Decisione del  13/11/2003
Deposito del 25/11/2003; Pubblicazione in G. U. 03/12/2003
Massime associate alla pronuncia:  28092  28093  28094


Titolo
Intervento in giudizio - Legittimazione - Associazioni di categoria dell’autotrasporto non rivestenti la qualità di parte nei giudizi di merito - Inammissibilità.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non è ammesso l’intervento di associazioni di categoria che non siano parti nel giudizio ‘a quo’. (Principio ribadito dalla Corte, in giudizio di legittimità costituzionale promosso nei confronti dell’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, contenente norma di interpretazione autentica dell’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 – come modificato dall’art. 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, nel dichiarare inammissibile l’intervento delle Associazioni F.I.T.A., C.N.A. e L.I.A.T.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte