Sentenza 341/2003 (ECLI:IT:COST:2003:341)
Massima numero 28092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  13/11/2003;  Decisione del  13/11/2003
Deposito del 25/11/2003; Pubblicazione in G. U. 03/12/2003
Massime associate alla pronuncia:  28091  28093  28094


Titolo
Trasporto - Autotrasporto di cose per conto terzi - Forma del contratto - Requisiti formali richiesti a pena di nullità - Ricorso all’interpretazione autentica - Prospettata incidenza sulla funzione interpretativa riservata al potere giudiziario - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
La Corte ha già chiarito che la norma di interpretazione autentica, contenuta nell’art. 3 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334 non ha un significato univoco nella giurisprudenza, poiché alla tesi della necessità, a pena di nullità, della forma scritta del contratto ‘de quo’ se ne contrappone altra fondata sull’eccesso del mezzo (nullità per difetto di forma di alcuni dati) rispetto al fine asseritamente perseguito (repressione dell’abusivismo), con ciò escludendo ogni illegittima compressione del potere decisorio del giudice attraverso una indebita interferenza nei giudizi pendenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101, comma secondo, 102, comma primo, e 104 della Costituzione, del predetto art. 3 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, secondo il quale l’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 – come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n.162 – “si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l’obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall’art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta”.

- V. sentenza citata n. 26/2003.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  03/07/2001  n. 256  art. 3  co. 

legge  20/08/2001  n. 334  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte