Sentenza 341/2003 (ECLI:IT:COST:2003:341)
Massima numero 28094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
13/11/2003; Decisione del
13/11/2003
Deposito del 25/11/2003; Pubblicazione in G. U. 03/12/2003
Titolo
Trasporto - Autotrasporto di cose per conto terzi - Forma del contratto - Requisiti formali richiesti a pena di nullità - Obbligatorietà della forma scritta - Interpretazione autentica - Prospettata disparità di trattamento in danno dei soggetti stipulanti il contratto in forma scritta, rispetto a quanti abbiano optato per la forma orale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Trasporto - Autotrasporto di cose per conto terzi - Forma del contratto - Requisiti formali richiesti a pena di nullità - Obbligatorietà della forma scritta - Interpretazione autentica - Prospettata disparità di trattamento in danno dei soggetti stipulanti il contratto in forma scritta, rispetto a quanti abbiano optato per la forma orale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza della questione sollevata nei confronti della stessa norma, in quanto la denunciata illegittimità per disparità di trattamento viene prospettata con riferimento alla forma scritta del contratto, mentre, nei giudizi ‘a quibus’, il contratto era stato concluso oralmente.
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza della questione sollevata nei confronti della stessa norma, in quanto la denunciata illegittimità per disparità di trattamento viene prospettata con riferimento alla forma scritta del contratto, mentre, nei giudizi ‘a quibus’, il contratto era stato concluso oralmente.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
03/07/2001
n. 256
art. 3
co.
legge
20/08/2001
n. 334
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte