Sentenza 341/2003 (ECLI:IT:COST:2003:341)
Massima numero 28094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  13/11/2003;  Decisione del  13/11/2003
Deposito del 25/11/2003; Pubblicazione in G. U. 03/12/2003
Massime associate alla pronuncia:  28091  28092  28093


Titolo
Trasporto - Autotrasporto di cose per conto terzi - Forma del contratto - Requisiti formali richiesti a pena di nullità - Obbligatorietà della forma scritta - Interpretazione autentica - Prospettata disparità di trattamento in danno dei soggetti stipulanti il contratto in forma scritta, rispetto a quanti abbiano optato per la forma orale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza della questione sollevata nei confronti della stessa norma, in quanto la denunciata illegittimità per disparità di trattamento viene prospettata con riferimento alla forma scritta del contratto, mentre, nei giudizi ‘a quibus’, il contratto era stato concluso oralmente.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  03/07/2001  n. 256  art. 3  co. 

legge  20/08/2001  n. 334  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte