Ordinanza 343/2003 (ECLI:IT:COST:2003:343)
Massima numero 28106
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  13/11/2003;  Decisione del  13/11/2003
Deposito del 25/11/2003; Pubblicazione in G. U. 03/12/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regioni - Variazioni territoriali - Distacco del comune di s. michele al tagliamento dalla regione veneto e sua aggregazione alla regione friuli-venezia giulia - Richiesta di 'referendum' delle popolazioni interessate - Mancato adeguamento della normativa di attuazione (legge n. 352 del 1970) alle novellate disposizioni costituzionali - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal «delegato effettivo» del suddetto comune, nei confronti del parlamento - Delibazione preliminare sull’ammissibilità - Riferibilità del conflitto ad un atto di rango legislativo - Possibilità di un giudizio in via incidentale - Inammissibilità del ricorso.

Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso, contro il Parlamento, da un cittadino in qualità di «delegato effettivo» del Comune di San Michele al Tagliamento, in relazione alla richiesta di 'referendum', ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione per il distacco di tale Comune dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, lamentando il ricorrente, in particolare, il mancato adeguamento del Titolo III (in ispecie, degli artt. 42 e seguenti) della legge 25 maggio 1970, n. 352 all'art. 132 Cost. (come modificato dall'art. 9, primo comma, della legge cost. 10 ottobre 2001, n. 3), alla cui stregua dovrebbe essere ora previsto che il 'referendum' si svolga solo nel Comune o nella Provincia interessata e non dovendosi più richiedere, come nelle disposizioni censurate, che la richiesta referendaria debba essere deliberata anche da un certo numero di altri Comuni di entrambe le Regioni e che la consultazione debba coinvolgere la totalità della popolazione delle Regioni interessate. Infatti – anche a voler prescindere dai problemi relativi alla legittimazione attiva del «delegato effettivo» – una volta che si ammetta che l'impugnativa avverso atti di rango legislativo sia esperibile in sede di giudizio per conflitto tra poteri soltanto nel caso in cui non esista un giudizio nel quale possa essere sollevata la relativa questione incidentale di legittimità costituzionale, l'esistenza di tale giudizio è in realtà dimostrata, nel caso all'esame, proprio dall'avvenuta prospettazione, da parte del «delegato effettivo» del Comune di San Michele al Tagliamento, della questione di costituzionalità delle disposizioni legislative attuative dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione; questione peraltro giudicata manifestamente infondata dall'Ufficio centrale per il 'referendum', dinanzi al quale essa era stata sollevata.

- In tema di conflitto che insorga in relazione ad atti legislativi, v. citate sentenze n. 221/2002 e n. 457/1999.

Atti oggetto del giudizio

legge  25/05/1970  n. 352  art. 42  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 132  co. 2

legge costituzionale  art. 9

Altri parametri e norme interposte