Ordinanza 344/2003 (ECLI:IT:COST:2003:344)
Massima numero 28080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2003; Decisione del
13/11/2003
Deposito del 25/11/2003; Pubblicazione in G. U. 03/12/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Sostituzione con la diversa misura della libertà vigilata - Asserita disparità di trattamento in danno dei soggetti maggiori di età non imputabili per vizio totale di mente e socialmente pericolosi rispetto ai minorenni incapaci di intendere e di volere, con ingiustificata limitazione delle possibilità terapeutiche e del diritto alla salute - Sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Sostituzione con la diversa misura della libertà vigilata - Asserita disparità di trattamento in danno dei soggetti maggiori di età non imputabili per vizio totale di mente e socialmente pericolosi rispetto ai minorenni incapaci di intendere e di volere, con ingiustificata limitazione delle possibilità terapeutiche e del diritto alla salute - Sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice ‘a quo’ affinché, in relazione alla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 222 del codice penale “nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure all’infermo di mente ed a far fronte alla sua pericolosità sociale”, valuti nuovamente la rilevanza della questione.
- Sentenza citata n. 253/2003.
Restituzione degli atti al giudice ‘a quo’ affinché, in relazione alla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 222 del codice penale “nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure all’infermo di mente ed a far fronte alla sua pericolosità sociale”, valuti nuovamente la rilevanza della questione.
- Sentenza citata n. 253/2003.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 222
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte