Regioni (competenza concorrente) - Tutela della salute - Disciplina di dettaglio - Spettanza alle Regioni, salve le disposizioni statali in rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Valle d'Aosta che, nel disciplinare i requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore sanitario, dispone che la pregressa esperienza sia maturata nei sette anni precedenti). (Classif. 217018).
Nella materia concorrente della tutela della salute, di regola, spetta alle Regioni dettare la disciplina di dettaglio con l'autonomia e l'autodeterminazione che, nel disegno costituzionale, a esse sono state riconosciute, soprattutto in seguito alla riforma costituzionale del 2001, con cui sono state ampliate le competenze regionali in materia sanitaria. Tuttavia, per le Regioni è vincolante la disposizione statale che, sebbene di natura dettagliata, per la ratio sottesa alla stessa si ponga in rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore. (Precedenti: S. 87/2019 - mass. 42362; S. 192/2017 - mass. 42056; S. 181/2006 - mass. 30383).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, dell'art. 5 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, nella parte in cui dispone «nei sette anni precedenti». La norma regionale impugnata, nel disciplinare i requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore sanitario, dispone che la pregressa esperienza sia maturata entro tale arco temporale, così prevedendo una specificazione non contenuta nell'evocato parametro interposto. Ciò tuttavia non comporta violazione dei principi fondamentali statali nella materia di competenza concorrente della tutela della salute poiché, nulla avendo stabilito la legge statale in merito alla collocazione temporale del requisito, non si tratta di un rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con le norme-principio da essa espresse).