Sentenza 345/2003 (ECLI:IT:COST:2003:345)
Massima numero 28095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  24/11/2003;  Decisione del  24/11/2003
Deposito del 28/11/2003; Pubblicazione in G. U. 03/12/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ici) - Agevolazione fiscale - Riferimento agli immobili di interesse storico o artistico appartenenti a «privati proprietari» e non anche agli immobili appartenenti a enti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro - Diversità di trattamento nella destinazione del beneficio fiscale - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui limita l’agevolazione fiscale ai fini ICI solo agli immobili di interesse storico o artistico appartenenti a “privati proprietari” ai sensi dell’art. 3 della legge 1°giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, con esclusione di quelli appartenenti ad enti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro di cui all’art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ora art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. La distinzione delle fattispecie di immobili sopra individuate non è tale da giustificare un diverso trattamento fiscale. Essa, pertanto, rappresenta un discrimine manifestamente irragionevole rispetto all’applicazione di un beneficio fiscale, che trova il suo fondamento oggettivo nella peculiarità del regime giuridico dei beni di cui si tratta.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  23/01/1993  n. 16  art. 2  co. 5

legge  24/03/1993  n. 75  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte