Sentenza 346/2003 (ECLI:IT:COST:2003:346)
Massima numero 28096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/11/2003; Decisione del
24/11/2003
Deposito del 28/11/2003; Pubblicazione in G. U. 03/12/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte sul reddito - Agevolazioni fiscali - Immobili di interesse storico o artistico - Reddito - Criterio di determinazione - Riferimento alle tariffe d’estimo - Applicazione indifferenziata del beneficio anche agli immobili locati - Assunta violazione del principio di capacità contributiva e del principio di eguaglianza - Auspicabilità di una nuova disciplina della materia - Non fondatezza della questione.
Imposte sul reddito - Agevolazioni fiscali - Immobili di interesse storico o artistico - Reddito - Criterio di determinazione - Riferimento alle tariffe d’estimo - Applicazione indifferenziata del beneficio anche agli immobili locati - Assunta violazione del principio di capacità contributiva e del principio di eguaglianza - Auspicabilità di una nuova disciplina della materia - Non fondatezza della questione.
Testo
Non sussiste violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza nella determinazione del reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai fini delle imposte sul reddito, che viene stabilito mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l’immobile e quando l’immobile di interesse storico o artistico sia locato, poiché va esclusa la comparabilità della disciplina fiscale degli immobili di interesse storico o artistico con quella degli altri immobili in ragione del complesso dei vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di tali beni nonché della forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione di essi. Ciò non esclude l’opportunità di una nuova disciplina in materia che tenga conto della evoluzione del mercato immobiliare e locativo nel frattempo intervenuta. Non è, pertanto, fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- V. sentenze citate nn. 431/1997, 113/1996 e 362/2000; ordinanza n. 27/2001.
Non sussiste violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza nella determinazione del reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai fini delle imposte sul reddito, che viene stabilito mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l’immobile e quando l’immobile di interesse storico o artistico sia locato, poiché va esclusa la comparabilità della disciplina fiscale degli immobili di interesse storico o artistico con quella degli altri immobili in ragione del complesso dei vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di tali beni nonché della forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione di essi. Ciò non esclude l’opportunità di una nuova disciplina in materia che tenga conto della evoluzione del mercato immobiliare e locativo nel frattempo intervenuta. Non è, pertanto, fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- V. sentenze citate nn. 431/1997, 113/1996 e 362/2000; ordinanza n. 27/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte