Ordinanza 348/2003 (ECLI:IT:COST:2003:348)
Massima numero 28111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
24/11/2003; Decisione del
24/11/2003
Deposito del 28/11/2003; Pubblicazione in G. U. 03/12/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Spese processuali - Compensi al difensore d’ufficio - Liquidazione - Prospettata disparità di trattamento del difensore che assiste un imputato dichiarato formalmente irreperibile rispetto a quello che assiste un imputato irreperibile di fatto - Questione interpretativa di competenza del rimettente - Manifesta inammissibilità.
Spese processuali - Compensi al difensore d’ufficio - Liquidazione - Prospettata disparità di trattamento del difensore che assiste un imputato dichiarato formalmente irreperibile rispetto a quello che assiste un imputato irreperibile di fatto - Questione interpretativa di competenza del rimettente - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il difensore d'ufficio di un indagato, imputato o condannato irreperibile in via di mero fatto debba, per la liquidazione del proprio credito professionale a carico dello Stato, dimostrare di aver esperito tutte le procedure civili per il recupero del suo credito. Non assumendo una chiara posizione in ordine al significato da attribuire alla disposizione censurata né verificando se potessero adottarsi differenti interpretazioni, peraltro già emerse in giurisprudenza, in grado di risolvere la questione proposta, il giudice rimettente non ha, infatti, assolto – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte – "l'onere di verificare la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale".
– Citate, in termini, le ordinanze n. 315/2002 e, 'ex plurimis', n. 322/2001.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il difensore d'ufficio di un indagato, imputato o condannato irreperibile in via di mero fatto debba, per la liquidazione del proprio credito professionale a carico dello Stato, dimostrare di aver esperito tutte le procedure civili per il recupero del suo credito. Non assumendo una chiara posizione in ordine al significato da attribuire alla disposizione censurata né verificando se potessero adottarsi differenti interpretazioni, peraltro già emerse in giurisprudenza, in grado di risolvere la questione proposta, il giudice rimettente non ha, infatti, assolto – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte – "l'onere di verificare la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale".
– Citate, in termini, le ordinanze n. 315/2002 e, 'ex plurimis', n. 322/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 117
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte