Ordinanza 349/2003 (ECLI:IT:COST:2003:349)
Massima numero 28112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
24/11/2003; Decisione del
24/11/2003
Deposito del 28/11/2003; Pubblicazione in G. U. 03/12/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Fallimento della parte - Interruzione - Decisione subordinata alla dichiarazione del procuratore di questa, anziché essere rimessa al giudice delegato - Assunta lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Procedimento civile - Fallimento della parte - Interruzione - Decisione subordinata alla dichiarazione del procuratore di questa, anziché essere rimessa al giudice delegato - Assunta lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione in quanto subordina l'interruzione del processo, in caso di fallimento della parte, alla dichiarazione del procuratore di quest'ultima. La disciplina dell'interruzione del processo, infatti, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della parte colpita dall'evento – la quale, anche se costituita, potrebbe essere pregiudicata nel suo diritto di azione o di difesa dalla prosecuzione del processo – logicamente rimette al procuratore di detta parte il potere di decidere se provocare o meno l'interruzione, dovendosi, invece, escludere dalle finalità della norma impugnata quella di tutelare le controparti dal "pregiudizio" della mancata interruzione; la quale ultima, pertanto, non costituisce una lesione del diritto di difesa del contraddittore del fallito che rivesta la qualità di debitore, ma soltanto, eventualmente, un inconveniente di mero fatto, privo, come tale, di rilievo nel giudizio di legittimità costituzionale.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione in quanto subordina l'interruzione del processo, in caso di fallimento della parte, alla dichiarazione del procuratore di quest'ultima. La disciplina dell'interruzione del processo, infatti, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della parte colpita dall'evento – la quale, anche se costituita, potrebbe essere pregiudicata nel suo diritto di azione o di difesa dalla prosecuzione del processo – logicamente rimette al procuratore di detta parte il potere di decidere se provocare o meno l'interruzione, dovendosi, invece, escludere dalle finalità della norma impugnata quella di tutelare le controparti dal "pregiudizio" della mancata interruzione; la quale ultima, pertanto, non costituisce una lesione del diritto di difesa del contraddittore del fallito che rivesta la qualità di debitore, ma soltanto, eventualmente, un inconveniente di mero fatto, privo, come tale, di rilievo nel giudizio di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 300
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte