Sentenza 350/2003 (ECLI:IT:COST:2003:350)
Massima numero 28113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
24/11/2003; Decisione del
24/11/2003
Deposito del 05/12/2003; Pubblicazione in G. U. 10/12/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Esecuzione della pena detentiva - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Concessione del beneficio alla madre condannata e, nei casi previsti, al padre condannato, conviventi con un figlio portatore di 'handicap' totalmente invalidante - Esclusione - Trattamento irragionevolmente difforme rispetto a quello previsto per la condannata madre di un figlio minore di anni dieci - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Esecuzione della pena detentiva - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Concessione del beneficio alla madre condannata e, nei casi previsti, al padre condannato, conviventi con un figlio portatore di 'handicap' totalmente invalidante - Esclusione - Trattamento irragionevolmente difforme rispetto a quello previsto per la condannata madre di un figlio minore di anni dieci - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di 'handicap' totalmente invalidante. La norma censurata, infatti, prevedendo, in contrasto con il principio di ragionevolezza, un sistema rigido che preclude al giudice, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, di valutare – nel quadro del particolare ruolo della famiglia nella socializzazione del soggetto debole – l'esistenza delle condizioni necessarie per un'effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre condannata nei confronti del figlio portatore di 'handicap' accertato come totalmente invalidante, determina un trattamento difforme rispetto a situazioni analoghe ed equiparabili tra loro: quella, cioè, della madre di un figlio incapace perché minore di anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno fisica, e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto a un bambino di età inferiore agli anni dieci.
– Relativamente alla possibilità di concedere la detenzione domiciliare anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli, richiamata la sentenza n. 215/1990.
– In tema di detenzione domiciliare come modalità meno afflittiva di esecuzione della pena, citata la sentenza n. 165/1996.
– Sulla congruità della detenzione domiciliare rispetto alle ordinarie finalità rieducative e di reinserimento sociale della pena, richiamate le sentenze n. 422/1999 e n. 532/2002.
– Sul principio secondo il quale la socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, è un fondamentale fattore di sviluppo della personalità ed un idoneo strumento di tutela della salute del portatore di 'handicap', intesa nella accezione più ampia di salute psico-fisica, ricordate le sentenza n. 215/1987, n. 167/1999, n. 226/2001 e n. 467/2002.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di 'handicap' totalmente invalidante. La norma censurata, infatti, prevedendo, in contrasto con il principio di ragionevolezza, un sistema rigido che preclude al giudice, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, di valutare – nel quadro del particolare ruolo della famiglia nella socializzazione del soggetto debole – l'esistenza delle condizioni necessarie per un'effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre condannata nei confronti del figlio portatore di 'handicap' accertato come totalmente invalidante, determina un trattamento difforme rispetto a situazioni analoghe ed equiparabili tra loro: quella, cioè, della madre di un figlio incapace perché minore di anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno fisica, e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto a un bambino di età inferiore agli anni dieci.
– Relativamente alla possibilità di concedere la detenzione domiciliare anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli, richiamata la sentenza n. 215/1990.
– In tema di detenzione domiciliare come modalità meno afflittiva di esecuzione della pena, citata la sentenza n. 165/1996.
– Sulla congruità della detenzione domiciliare rispetto alle ordinarie finalità rieducative e di reinserimento sociale della pena, richiamate le sentenze n. 422/1999 e n. 532/2002.
– Sul principio secondo il quale la socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, è un fondamentale fattore di sviluppo della personalità ed un idoneo strumento di tutela della salute del portatore di 'handicap', intesa nella accezione più ampia di salute psico-fisica, ricordate le sentenza n. 215/1987, n. 167/1999, n. 226/2001 e n. 467/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 47
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte