Sentenza 351/2003 (ECLI:IT:COST:2003:351)
Massima numero 28114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
24/11/2003; Decisione del
24/11/2003
Deposito del 05/12/2003; Pubblicazione in G. U. 10/12/2003
Massime associate alla pronuncia:
28115
Titolo
Regione siciliana - Leggi approvate dall’assemblea regionale - Impugnazione - Procedimento - Disciplina statutaria - Vigente applicabilità.
Regione siciliana - Leggi approvate dall’assemblea regionale - Impugnazione - Procedimento - Disciplina statutaria - Vigente applicabilità.
Testo
Il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dall’art. 28 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana resta tuttora applicabile fino all’eventuale adeguamento dello Statuto medesimo alle norme del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, secondo quanto prefigurato dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, poiché esso, caratterizzandosi per la sua singolarità e diversità, non si presta ad essere graduato alla stregua del criterio di prevalenza adottato dal citato art. 10.
- V. sentenza citata n. 314/2003.
Il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dall’art. 28 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana resta tuttora applicabile fino all’eventuale adeguamento dello Statuto medesimo alle norme del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, secondo quanto prefigurato dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, poiché esso, caratterizzandosi per la sua singolarità e diversità, non si presta ad essere graduato alla stregua del criterio di prevalenza adottato dal citato art. 10.
- V. sentenza citata n. 314/2003.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 28
Costituzione
art. 127
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte