Sentenza 353/2003 (ECLI:IT:COST:2003:353)
Massima numero 28116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  27/11/2003;  Decisione del  27/11/2003
Deposito del 12/12/2003; Pubblicazione in G. U. 17/12/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione piemonte - Professioni sanitarie - Pratiche terapeutiche e discipline non convenzionali - Regolamentazione - Ricorso governativo in via principale - Accoglimento - Riserva allo stato della competenza alla individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo
E’ costituzionalmente illegittima, per contrasto con l’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, la legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2001, n. 25, che regolamenta le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione “nell’ottica del pluralismo scientifico e delle libertà di scelta da parte del paziente” di un registro per le pratiche terapeutiche e per le discipline non convenzionali (art. 1), nonché la costituzione di una Commissione permanente presso l’Assessorato regionale alla sanità (art. 3), con compiti di definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti deputati alla formazione degli operatori, di verifica del possesso, a seguito di apposita prova teorico-pratica, dei requisiti occorrenti alla iscrizione in un apposito registro regionale (art. 4), ed, altresì, di verifica nel periodo transitorio, di idoneità degli operatori, già esercenti sul territorio regionale tali pratiche non convenzionali, ai fini dell’iscrizione in tale registro (art. 7) fino a quanto lo Stato non individua e definisca le varie figure professionali sanitarie. Infatti, posto che la disciplina in materia di professioni sanitarie costituisce, ai sensi dell’art. 117, 3° comma, della Costituzione, oggetto della potestà legislativa concorrente – l’intervento del legislatore regionale, nel caso di specie, deve rispettare il principio, già vigente nella legislazione statale, secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, debba essere riservata allo Stato. Tale principio, infatti, deve valere anche nel caso di nuove pratiche terapeutiche e di discipline non convenzionali, poiché la legge impugnata viene ad incidere su aspetti essenziali della disciplina degli operatori sanitari.

- V. citate sentenze nn. 82/1997; 201/2003 e 282/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  24/10/2002  n. 25  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte