Sentenza 189/2022 (ECLI:IT:COST:2022:189)
Massima numero 45044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
07/07/2022; Decisione del
07/07/2022
Deposito del 25/07/2022; Pubblicazione in G. U. 27/07/2022
Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Direttore generale dell'azienda USL - Procedimento di nomina - Facoltà di attingere, per più di una volta, da una precedente rosa di candidati idonei - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali statali nella materia di competenza concorrente della tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 231012).
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Direttore generale dell'azienda USL - Procedimento di nomina - Facoltà di attingere, per più di una volta, da una precedente rosa di candidati idonei - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali statali nella materia di competenza concorrente della tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 231012).
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 171 del 2016 - dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021 che, nel disciplinare il procedimento di nomina del direttore generale dell'azienda USL valdostana, prevede la facoltà di attingere, per più di una volta, da una precedente rosa di candidati idonei. La norma regionale non consente di attingere, nell'arco di un triennio, dall'elenco precedentemente definito anche nell'ipotesi di scadenza fisiologica dell'incarico, poiché la durata di quest'ultimo è normativamente compresa tra un minimo di tre e un massimo di cinque anni. Tale facoltà è pertanto destinata a operare in fattispecie diverse, tra cui, in particolare, quelle di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, previste dal legislatore statale. (Precedenti: S. 209/2021 - mass. 44331; S. 87/2019 - mass.42362).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 171 del 2016 - dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021 che, nel disciplinare il procedimento di nomina del direttore generale dell'azienda USL valdostana, prevede la facoltà di attingere, per più di una volta, da una precedente rosa di candidati idonei. La norma regionale non consente di attingere, nell'arco di un triennio, dall'elenco precedentemente definito anche nell'ipotesi di scadenza fisiologica dell'incarico, poiché la durata di quest'ultimo è normativamente compresa tra un minimo di tre e un massimo di cinque anni. Tale facoltà è pertanto destinata a operare in fattispecie diverse, tra cui, in particolare, quelle di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, previste dal legislatore statale. (Precedenti: S. 209/2021 - mass. 44331; S. 87/2019 - mass.42362).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
09/11/2021
n. 31
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 04/08/2016
n. 171
art. 2
co. 1
decreto legislativo 04/08/2016
n. 171
art. 2
co. 2