Ordinanza 354/2003 (ECLI:IT:COST:2003:354)
Massima numero 28162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
27/11/2003; Decisione del
27/11/2003
Deposito del 12/12/2003; Pubblicazione in G. U. 17/12/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Misure di prevenzione - Prescrizioni nei confronti dei prevenuti - Prescrizione al sorvegliato speciale di «non dare ragione di sospetti» - Sanzione, in caso di inosservanza - Prospettato contrasto con il principio di determinatezza e tassatività in materia penale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Misure di prevenzione - Prescrizioni nei confronti dei prevenuti - Prescrizione al sorvegliato speciale di «non dare ragione di sospetti» - Sanzione, in caso di inosservanza - Prospettato contrasto con il principio di determinatezza e tassatività in materia penale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in relazione all'art. 5, secondo comma, della stessa legge, sollevata in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui "sanziona la condotta di chi abbia violato la prescrizione della misura di prevenzione di ‘non dare ragione di sospetti’". Non risultando, infatti, il profilo evocato pertinente al caso di specie, la questione sollevata finisce per essere priva di rilevanza agli effetti delle determinazioni che il giudice 'a quo' è chiamato ad adottare, altra essendo la "prescrizione" della cui applicazione in concreto si tratta: la quale, in quanto riconducibile al paradigma dell''honeste vivere', non è qualificabile, al pari di altre prescrizioni di "genere", alla stregua di specifici "obblighi" penalmente sanzionati.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in relazione all'art. 5, secondo comma, della stessa legge, sollevata in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui "sanziona la condotta di chi abbia violato la prescrizione della misura di prevenzione di ‘non dare ragione di sospetti’". Non risultando, infatti, il profilo evocato pertinente al caso di specie, la questione sollevata finisce per essere priva di rilevanza agli effetti delle determinazioni che il giudice 'a quo' è chiamato ad adottare, altra essendo la "prescrizione" della cui applicazione in concreto si tratta: la quale, in quanto riconducibile al paradigma dell''honeste vivere', non è qualificabile, al pari di altre prescrizioni di "genere", alla stregua di specifici "obblighi" penalmente sanzionati.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/1956
n. 1423
art. 9
co.
legge
27/12/1956
n. 1423
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte