Ordinanza 355/2003 (ECLI:IT:COST:2003:355)
Massima numero 28163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  27/11/2003;  Decisione del  27/11/2003
Deposito del 12/12/2003; Pubblicazione in G. U. 17/12/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Esclusione probatoria - Regime transitorio - Inutilizzabilità di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in mancanza dell’avviso (ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen.) e di acquisizione delle dichiarazioni stesse al fascicolo del dibattimento alla data di entrata in vigore della legge n. 63 del 2001 (attuativa del giusto processo) - Irripetibilità sopravvenuta della prova nel dibattimento (nella specie, per inidoneità fisica e mentale del dichiarante) - Prospettata irragionevole disparità di trattamento, con violazione del principio del giusto processo - Omessa ricerca di una possibile lettura adeguatrice delle norme - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 102 e 111, quinto comma, della Costituzione nella parte in cui, nella fase del giudizio di merito, in mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), del codice di rito (introdotto dalla stessa legge, attuativa della riforma costituzionale sul "giusto processo") non consente l'utilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, rese nel corso delle indagini preliminari, da parte di chi non si sia mai volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore e che, alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 63 del 2001, non siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento, anche quando la prova orale non possa essere espletata in dibattimento per cause obiettive sopravvenute ed imprevedibili, nella specie rappresentate dalla sopravvenuta inidoneità fisica e mentale del dichiarante. Risulta, infatti, senz'altro possibile una diversa interpretazione del quadro normativo attinto dal dubbio di costituzionalità, formulato in una prospettiva interpretativa che, non sostenuta da effettivi argomenti testuali, risulterebbe addirittura paradossale negli effetti (in quanto si verrebbe a delineare non già una disciplina intertemporale, ma un singolare meccanismo che divergerebbe tanto dal precedente sistema, quanto da quello "a regime", con un sistema spurio anche rispetto alla stessa norma transitoria); senza che, d'altra parte, il giudice rimettente, censurando la norma in riferimento all'art. 111 della Costituzione, si sia fatto carico di perscrutare una – peraltro agevole – lettura adeguatrice del sistema.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 64  co. 3

legge  01/03/2001  n. 63  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111  co. 5

Altri parametri e norme interposte