Ordinanza 356/2003 (ECLI:IT:COST:2003:356)
Massima numero 28164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
27/11/2003; Decisione del
27/11/2003
Deposito del 12/12/2003; Pubblicazione in G. U. 17/12/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Responsabilità civile - Danno morale soggettivo - Esclusione della risarcibilità in ipotesi di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale - Prospettata violazione di diritto fondamentale della personalità nonché ingiustificata disparità di trattamento - Questione identica ad altra già rigettata - Manifesta infondatezza.
Responsabilità civile - Danno morale soggettivo - Esclusione della risarcibilità in ipotesi di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale - Prospettata violazione di diritto fondamentale della personalità nonché ingiustificata disparità di trattamento - Questione identica ad altra già rigettata - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui esclude il risarcimento del danno morale soggettivo, in presenza di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale con applicazione del disposto del comma 2 dell'art. 2054 del codice civile. Detta questione è stata, infatti, riproposta nei medesimi termini di quella dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 233 del 2003, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo: la norma censurata, avendo assunto – alla luce dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno non patrimoniale – una funzione non più sanzionatoria, come sicuramente era all'epoca dell'emanazione del codice civile, ma soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale, deve essere interpretata "nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge".
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui esclude il risarcimento del danno morale soggettivo, in presenza di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale con applicazione del disposto del comma 2 dell'art. 2054 del codice civile. Detta questione è stata, infatti, riproposta nei medesimi termini di quella dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 233 del 2003, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo: la norma censurata, avendo assunto – alla luce dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno non patrimoniale – una funzione non più sanzionatoria, come sicuramente era all'epoca dell'emanazione del codice civile, ma soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale, deve essere interpretata "nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge".
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2059
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte