Ordinanza 357/2003 (ECLI:IT:COST:2003:357)
Massima numero 28081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
27/11/2003; Decisione del
27/11/2003
Deposito del 12/12/2003; Pubblicazione in G. U. 17/12/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Ordinamento degli uffici e personale della regione - Inquadramento, con procedure riservate, di personale assunto con contratto a tempo determinato e requisiti per l’accesso alla dirigenza - Prospettata violazione del principio concorsuale nell’accesso ai pubblici uffici - Sopravvenuta legge regionale con eliminazione delle disposizioni impugnate - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Regione friuli-venezia giulia - Ordinamento degli uffici e personale della regione - Inquadramento, con procedure riservate, di personale assunto con contratto a tempo determinato e requisiti per l’accesso alla dirigenza - Prospettata violazione del principio concorsuale nell’accesso ai pubblici uffici - Sopravvenuta legge regionale con eliminazione delle disposizioni impugnate - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Testo
Estinzione del processo – per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - in relazione alla questione di legittimità costituzionale, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti della legge della Regione Fiuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20, artt. 3, comma 8, 8, comma 4, 11 e 13, impugnata in quanto ridefinisce il sistema delle fonti in materia di organizzazione degli uffici e del personale della Regione; disposizioni dalle quali sarebbe derivata la violazione del principio costituzionale dell’accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico e che si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. Con la sopravvenuta promulgazione della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2002, n. 34 sono state eliminate le disposizioni sottoposte al giudizio di costituzionalità.
Estinzione del processo – per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - in relazione alla questione di legittimità costituzionale, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti della legge della Regione Fiuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20, artt. 3, comma 8, 8, comma 4, 11 e 13, impugnata in quanto ridefinisce il sistema delle fonti in materia di organizzazione degli uffici e del personale della Regione; disposizioni dalle quali sarebbe derivata la violazione del principio costituzionale dell’accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico e che si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. Con la sopravvenuta promulgazione della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2002, n. 34 sono state eliminate le disposizioni sottoposte al giudizio di costituzionalità.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
13/08/2002
n. 20
art. 3
co. 8
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
13/08/2002
n. 20
art. 8
co. 4
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
13/08/2002
n. 20
art. 11
co.
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
13/08/2002
n. 20
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 3
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
co. 1
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 25