Ordinanza 358/2003 (ECLI:IT:COST:2003:358)
Massima numero 28107
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
27/11/2003; Decisione del
27/11/2003
Deposito del 12/12/2003; Pubblicazione in G. U. 17/12/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di treviso, sezione penale - Riproposizione di conflitto già sollevato dallo stesso giudice nel corso del medesimo procedimento e grado giurisdizionale - Inammissibilità del ricorso.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di treviso, sezione penale - Riproposizione di conflitto già sollevato dallo stesso giudice nel corso del medesimo procedimento e grado giurisdizionale - Inammissibilità del ricorso.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto per la seconda volta dal Tribunale di Treviso, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale, il 24 febbraio 1999, quest'ultima aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le espressioni usate nel corso di trasmissioni televisive, asseritamente diffamatorie e perciò oggetto del procedimento penale a carico di un componente della stessa Camera dei deputati. Va, infatti, ribadito che è da escludere (dopo una dichiarazione di inammissibilità) la riproposizione di un conflitto già sollevato contro lo stesso atto, nel medesimo procedimento e grado giurisdizionale, dall'identico giudice, alla quale riproposizione osta l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti, non essendo consentito mantenere in sede processuale una situazione di conflittualità tra poteri, protraendo così 'ad libitum' il ristabilimento della «certezza e definitività di rapporti», essenziale ai fini di un regolare svolgimento delle funzioni costituzionali.
- Sulla non riproponibilità del conflitto (dopo la dichiarazione di inammissibilità) v. citate sentenze n. 364 e 363/2001, nonché sentenza n. 116/2003 e ordinanze n. 153, n. 188, n. 214 e n. 277/2003.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto per la seconda volta dal Tribunale di Treviso, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale, il 24 febbraio 1999, quest'ultima aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le espressioni usate nel corso di trasmissioni televisive, asseritamente diffamatorie e perciò oggetto del procedimento penale a carico di un componente della stessa Camera dei deputati. Va, infatti, ribadito che è da escludere (dopo una dichiarazione di inammissibilità) la riproposizione di un conflitto già sollevato contro lo stesso atto, nel medesimo procedimento e grado giurisdizionale, dall'identico giudice, alla quale riproposizione osta l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti, non essendo consentito mantenere in sede processuale una situazione di conflittualità tra poteri, protraendo così 'ad libitum' il ristabilimento della «certezza e definitività di rapporti», essenziale ai fini di un regolare svolgimento delle funzioni costituzionali.
- Sulla non riproponibilità del conflitto (dopo la dichiarazione di inammissibilità) v. citate sentenze n. 364 e 363/2001, nonché sentenza n. 116/2003 e ordinanze n. 153, n. 188, n. 214 e n. 277/2003.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
24/02/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37