Sentenza 359/2003 (ECLI:IT:COST:2003:359)
Massima numero 28118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
10/12/2003; Decisione del
10/12/2003
Deposito del 19/12/2003; Pubblicazione in G. U. 24/12/2003
Massime associate alla pronuncia:
28117
Titolo
Regione lazio - Lavoro - 'Mobbing' - Legge regolante aspetti generali e principi fondamentali - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Lesione della competenza esclusiva dello stato in materia di ordinamento civile e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali, nonché lesione della competenza legislativa concorrente nelle materie della salute e della tutela e sicurezza del lavoro - Illegittimità costituzionale.
Regione lazio - Lavoro - 'Mobbing' - Legge regolante aspetti generali e principi fondamentali - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Lesione della competenza esclusiva dello stato in materia di ordinamento civile e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali, nonché lesione della competenza legislativa concorrente nelle materie della salute e della tutela e sicurezza del lavoro - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittima, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere l) e g), e terzo comma della Costituzione, la legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 che disciplina il fenomeno del c.d. ‘mobbing’, poiché il legislatore regionale, nel fornire la definizione di ‘mobbing’; nel dare un’esemplificazione di fattispecie in cui può concretizzarsi il comportamento vessatorio nei confronti del lavoratore dipendente, nell’individuare, in linea astratta, fattispecie penalmente rilevanti ovvero nel considerare le conseguenze dei comportamenti su indicati sotto il profilo del danno subito dal lavoratore, intervenendo in ambiti di potestà normativa concorrente, non si limita ad operare, con propri atti normativi, anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili ed a prevenirlo o limitarlo nelle conseguenze, ma, detta norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali, la cui competenza è riservata allo Stato. Invero, l’erroneo presupposto su cui si fonda l’intera legge è quello secondo cui le Regioni, in assenza di una specifica disciplina di un determinato fenomeno emergente nella vita sociale, abbiano in via provvisoria poteri illimitati nel legiferare.
E’ costituzionalmente illegittima, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere l) e g), e terzo comma della Costituzione, la legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 che disciplina il fenomeno del c.d. ‘mobbing’, poiché il legislatore regionale, nel fornire la definizione di ‘mobbing’; nel dare un’esemplificazione di fattispecie in cui può concretizzarsi il comportamento vessatorio nei confronti del lavoratore dipendente, nell’individuare, in linea astratta, fattispecie penalmente rilevanti ovvero nel considerare le conseguenze dei comportamenti su indicati sotto il profilo del danno subito dal lavoratore, intervenendo in ambiti di potestà normativa concorrente, non si limita ad operare, con propri atti normativi, anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili ed a prevenirlo o limitarlo nelle conseguenze, ma, detta norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali, la cui competenza è riservata allo Stato. Invero, l’erroneo presupposto su cui si fonda l’intera legge è quello secondo cui le Regioni, in assenza di una specifica disciplina di un determinato fenomeno emergente nella vita sociale, abbiano in via provvisoria poteri illimitati nel legiferare.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
11/07/2002
n. 16
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte