Sentenza 361/2003 (ECLI:IT:COST:2003:361)
Massima numero 28120
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  10/12/2003;  Decisione del  10/12/2003
Deposito del 19/12/2003; Pubblicazione in G. U. 24/12/2003
Massime associate alla pronuncia:  28119


Titolo
Tutela della salute - Divieto di fumo - Sanzioni amministrative - Disciplina statale - Ricorso della regione toscana - Lamentata lesione della competenza legislativa regionale concorrente - Natura di principio fondamentale della disciplina censurata - Non fondatezza della questione.

Testo
Stante il parallelismo tra potere di predeterminazione delle fattispecie da sanzionare e potere di determinare la sanzione, non può non riconoscersi al legislatore statale, nel campo della tutela della salute, il potere di prevedere le fattispecie da sanzionare e, correlativamente, deve essergli riconosciuto il potere di determinare le sanzioni per il caso di violazione dei divieti e degli obblighi stabiliti. (Non è, pertanto, fondata, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, inserendosi, modificandola nella legge n. 584 del 1975, fissa regole uniformi contenenti divieti ed obblighi, validi su tutto il territorio nazionale, per tutelare la salubrità dell’ambiente atmosferico in determinati luoghi e, per garantirne l’osservanza, commina sanzioni di natura amministrativa, ugualmente valide su tutto il territorio nazionale, rivolte a rendere effettivamente osservati i divieti che essa stabilisce).

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 52  co. 20

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte