Impiego pubblico - In genere - Materia rientrante in quella di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile, regolata attraverso il contratto collettivo di lavoro - Impossibilità per le Regioni, anche ad autonomia speciale, e per le Province autonome, di alterare la regole dei rapporti privati, quali la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana che riconosce al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio speciale Centrale unica di committenza, CUC, di una retribuzione annua sostitutiva dei premi previsti dalla contrattazione regionale). (Classif. 131001).
La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», attribuita in via esclusiva al legislatore statale. Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati. (Precedenti: S. 146/2019 - mass. 42408; S. 10/2019 - mass. 40398; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 10/2019 - mass. 40398; S. 282/2004).
La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. (Precedente: S. 25/2021 - mass. 43609).
I principi desumibili dal d.lgs. n. 165 del 2001 costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che si impongono, proprio in ragione della loro rilevanza economico-sociale, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. (Precedenti: S. 93/2019 - mass. 42210; S. 201/2018 - mass. 40364).
I principi fissati dalla legge statale in materia dei rapporti di lavoro pubblico e della loro contrattualizzazione costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale. (Precedenti: S. 154/2019 - mass. 42417; S. 232/2019 - mass. 40824; S. 81/2019 - mass. 42358; S. 172/2018 - mass. 40163; S. 234/2017 - mass. 40011; S. 225/2013 - mass. 37334; S. 77/2013 - mass. 37032).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l, Cost., l'art. 5, comma 1, lett. f, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, il quale, aggiungendo il comma 7-bis all'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, attribuisce in via unilaterale al personale regionale, in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l'ufficio speciale Centrale unica di committenza [CUC], una competenza economica in sostituzione dei premi previsti dal comma 4 dell'art. 90 del CCRL vigente. La disposizione impugnata dal Governo sottrae la relativa regolamentazione alla negoziazione con le parti interessate, prerogativa riservata dalla legge statale alla contrattazione collettiva, con conseguente invasione della competenza legislativa dello Stato nella materia «ordinamento civile»).