Sentenza 362/2003 (ECLI:IT:COST:2003:362)
Massima numero 28077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
10/12/2003; Decisione del
10/12/2003
Deposito del 19/12/2003; Pubblicazione in G. U. 24/12/2003
Titolo
Aree demaniali statali - Trasferimento ai comuni per successiva cessione ai privati - Ricorso della regione basilicata - Abrogazione della norma che rende applicabile la disciplina nel territorio della regione - Cessazione della materia del contendere.
Aree demaniali statali - Trasferimento ai comuni per successiva cessione ai privati - Ricorso della regione basilicata - Abrogazione della norma che rende applicabile la disciplina nel territorio della regione - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta in via principale, dalla Regione Basilicata, nei confronti del comma 16 dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, disciplinante la determinazione del prezzo di cessione delle aree demaniali considerate dall’art. 1 della stessa legge, localizzate solo in alcune Province. L’art. 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aveva, infatti, esteso la disciplina della cessione di tali aree all’intero territorio nazionale. Tuttavia, a seguito dell’abrogazione dell’art. 71 ad opera dell’art. 16-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16, con espressa previsione di inefficacia degli atti e provvedimenti eventualmente adottati in base alla norma abrogata, l’ambito spaziale di applicabilità della legge n. 177 del 1992 è tornato ad essere quello limitato a territori diversi dalla Regione Basilicata.
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta in via principale, dalla Regione Basilicata, nei confronti del comma 16 dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, disciplinante la determinazione del prezzo di cessione delle aree demaniali considerate dall’art. 1 della stessa legge, localizzate solo in alcune Province. L’art. 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aveva, infatti, esteso la disciplina della cessione di tali aree all’intero territorio nazionale. Tuttavia, a seguito dell’abrogazione dell’art. 71 ad opera dell’art. 16-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16, con espressa previsione di inefficacia degli atti e provvedimenti eventualmente adottati in base alla norma abrogata, l’ambito spaziale di applicabilità della legge n. 177 del 1992 è tornato ad essere quello limitato a territori diversi dalla Regione Basilicata.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 27
co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte