Sentenza 362/2003 (ECLI:IT:COST:2003:362)
Massima numero 28077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  10/12/2003;  Decisione del  10/12/2003
Deposito del 19/12/2003; Pubblicazione in G. U. 24/12/2003
Massime associate alla pronuncia:  28076  28078  28079


Titolo
Aree demaniali statali - Trasferimento ai comuni per successiva cessione ai privati - Ricorso della regione basilicata - Abrogazione della norma che rende applicabile la disciplina nel territorio della regione - Cessazione della materia del contendere.

Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta in via principale, dalla Regione Basilicata, nei confronti del comma 16 dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, disciplinante la determinazione del prezzo di cessione delle aree demaniali considerate dall’art. 1 della stessa legge, localizzate solo in alcune Province. L’art. 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aveva, infatti, esteso la disciplina della cessione di tali aree all’intero territorio nazionale. Tuttavia, a seguito dell’abrogazione dell’art. 71 ad opera dell’art. 16-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16, con espressa previsione di inefficacia degli atti e provvedimenti eventualmente adottati in base alla norma abrogata, l’ambito spaziale di applicabilità della legge n. 177 del 1992 è tornato ad essere quello limitato a territori diversi dalla Regione Basilicata.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 27  co. 16

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte