Sentenza 362/2003 (ECLI:IT:COST:2003:362)
Massima numero 28078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
10/12/2003; Decisione del
10/12/2003
Deposito del 19/12/2003; Pubblicazione in G. U. 24/12/2003
Titolo
Aree demaniali statali - Misura delle sanzioni pecuniarie per il ritardato o mancato pagamento dei contributi di costruzione - Ricorso della regione basilicata - Lamentata lesione della potestà legislativa regionale in materia edilizia - Riconducibilità dell’edilizia nella materia “governo del territorio”, oggetto di legislazione concorrente - Natura di principio fondamentale della disciplina censurata - Non fondatezza della questione.
Aree demaniali statali - Misura delle sanzioni pecuniarie per il ritardato o mancato pagamento dei contributi di costruzione - Ricorso della regione basilicata - Lamentata lesione della potestà legislativa regionale in materia edilizia - Riconducibilità dell’edilizia nella materia “governo del territorio”, oggetto di legislazione concorrente - Natura di principio fondamentale della disciplina censurata - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui al comma 17 dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel modificare parzialmente, con la riduzione delle percentuali in aumento, il comma 2 dell’art. 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, concernente la misura delle sanzioni pecuniarie determinate dalle Regioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione, esprime pur sempre – anche nel nuovo testo - nell’ambito di materia costituito dall’edilizia, rientrante nel concetto di “governo del territorio”, principi fondamentali e, come tali, riservati alla potestà legislativa dello Stato, poiché la modificazione, meramente quantitativa delle sanzioni, non tocca la struttura della norma stessa. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 5, 114 e 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto, nelle materie di legislazione concorrente, la normativa statale, come nella specie, si limita a determinare i principi fondamentali, spettando alle Regioni la regolamentazione di dettaglio.
- V. sentenza citata n. 303/2003.
La norma di cui al comma 17 dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel modificare parzialmente, con la riduzione delle percentuali in aumento, il comma 2 dell’art. 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, concernente la misura delle sanzioni pecuniarie determinate dalle Regioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione, esprime pur sempre – anche nel nuovo testo - nell’ambito di materia costituito dall’edilizia, rientrante nel concetto di “governo del territorio”, principi fondamentali e, come tali, riservati alla potestà legislativa dello Stato, poiché la modificazione, meramente quantitativa delle sanzioni, non tocca la struttura della norma stessa. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 5, 114 e 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto, nelle materie di legislazione concorrente, la normativa statale, come nella specie, si limita a determinare i principi fondamentali, spettando alle Regioni la regolamentazione di dettaglio.
- V. sentenza citata n. 303/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 27
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte