Sentenza 362/2003 (ECLI:IT:COST:2003:362)
Massima numero 28079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
10/12/2003; Decisione del
10/12/2003
Deposito del 19/12/2003; Pubblicazione in G. U. 24/12/2003
Titolo
Aree demaniali statali - Misura delle sanzioni pecuniarie per il ritardato o mancato pagamento dei contributi di costruzione - Ricorso della regione basilicata - Asserita irragionevolezza - Censura generica e apodittica - Manifesta inammissibilità della questione.
Aree demaniali statali - Misura delle sanzioni pecuniarie per il ritardato o mancato pagamento dei contributi di costruzione - Ricorso della regione basilicata - Asserita irragionevolezza - Censura generica e apodittica - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Risolvendosi in censura affatto generica o, addirittura, apodittica, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale, proposta in via principale, del comma 17 dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con ricorso della Regione Basilicata.
Risolvendosi in censura affatto generica o, addirittura, apodittica, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale, proposta in via principale, del comma 17 dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con ricorso della Regione Basilicata.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 27
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte