Sentenza 362/2003 (ECLI:IT:COST:2003:362)
Massima numero 28079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  10/12/2003;  Decisione del  10/12/2003
Deposito del 19/12/2003; Pubblicazione in G. U. 24/12/2003
Massime associate alla pronuncia:  28076  28077  28078


Titolo
Aree demaniali statali - Misura delle sanzioni pecuniarie per il ritardato o mancato pagamento dei contributi di costruzione - Ricorso della regione basilicata - Asserita irragionevolezza - Censura generica e apodittica - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Risolvendosi in censura affatto generica o, addirittura, apodittica, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale, proposta in via principale, del comma 17 dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con ricorso della Regione Basilicata.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 27  co. 17

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte