Sentenza 364/2003 (ECLI:IT:COST:2003:364)
Massima numero 28134
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/12/2003; Decisione del
10/12/2003
Deposito del 19/12/2003; Pubblicazione in G. U. 24/12/2003
Titolo
Procedimenti amministrativi - Sportelli unici per gli impianti produttivi - Regolamento governativo di delegificazione incidente su materie regionali - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione veneto - Lamentata lesione delle competenze legislative e amministrative e dell’autonomia finanziaria della regione - Inidoneità dell’atto impugnato a produrre le lamentate lesioni - Inammissibilità del conflitto.
Procedimenti amministrativi - Sportelli unici per gli impianti produttivi - Regolamento governativo di delegificazione incidente su materie regionali - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione veneto - Lamentata lesione delle competenze legislative e amministrative e dell’autonomia finanziaria della regione - Inidoneità dell’atto impugnato a produrre le lamentate lesioni - Inammissibilità del conflitto.
Testo
E’ inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto l’atto impugnato è inidoneo a ledere le competenze delle Regioni. Come è stato chiarito dalla Corte, lo strumento della delegificazione può riguardare – oltre a disposizioni di leggi statali regolanti oggetti a qualsiasi titolo attribuiti alla competenza dello Stato – solo disposizioni di legge statali che, nelle materie regionali, già avessero carattere di norme di dettaglio cedevoli, la cui efficacia si esplicava nell’assenza di legislazione regionale e che l’emanazione dei regolamenti statali di delegificazione, riguardanti eventualmente ambiti materiali di competenza regionale, non ha alcun effetto abrogativo né invalidante sulle leggi regionali in vigore, ma semplicemente sostitutivo, ‘in parte qua’, senza, peraltro, produrre effetti di vincolo per i legislatori regionali.
- Sentenza citata n. 376/2002.
E’ inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto l’atto impugnato è inidoneo a ledere le competenze delle Regioni. Come è stato chiarito dalla Corte, lo strumento della delegificazione può riguardare – oltre a disposizioni di leggi statali regolanti oggetti a qualsiasi titolo attribuiti alla competenza dello Stato – solo disposizioni di legge statali che, nelle materie regionali, già avessero carattere di norme di dettaglio cedevoli, la cui efficacia si esplicava nell’assenza di legislazione regionale e che l’emanazione dei regolamenti statali di delegificazione, riguardanti eventualmente ambiti materiali di competenza regionale, non ha alcun effetto abrogativo né invalidante sulle leggi regionali in vigore, ma semplicemente sostitutivo, ‘in parte qua’, senza, peraltro, produrre effetti di vincolo per i legislatori regionali.
- Sentenza citata n. 376/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
07/12/2000
n. 440
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
07/12/2000
n. 440
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
07/12/2000
n. 440
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
07/12/2000
n. 440
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
07/12/2000
n. 440
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
07/12/2000
n. 440
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
07/12/2000
n. 440
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
07/12/2000
n. 440
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
07/12/2000
n. 440
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte