Ordinanza 365/2003 (ECLI:IT:COST:2003:365)
Massima numero 28135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  10/12/2003;  Decisione del  10/12/2003
Deposito del 19/12/2003; Pubblicazione in G. U. 24/12/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Tassa annuale per il mantenimento dell’iscrizione delle società nel registro delle imprese - Indebito conseguente a sentenza della corte di giustizia delle comunità europee - Termine triennale per l’azione di ripetizione - Lamentata irragionevole equiparazione del versamento indebito al versamento erroneo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, poiché la prospettazione del rimettente, secondo cui la norma, stabilendo il termine decadenziale triennale del diritto al rimborso tributario sorgente dal un indebito versamento, non differenzia tale diritto da quello sorgente dal versamento “erroneo” parte da un inesatto presupposto interpretativo. La norma, infatti, pone, come presupposto per la sua operatività, il dato oggettivo di un pagamento comunque non dovuto, come evoca l’uso dell’avverbio “erroneamente”, senza ulteriori specificazioni.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1998  n. 448  art. 11  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/10/1972  n. 641  art. 13