Regioni (competenza esclusiva statale) - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Parametro servente al coordinamento della finanza pubblica - Necessità, da parte dello Stato, della previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sulla spesa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione Siciliana che riconoscono al personale della ex Agenzia regionale per i rifiuti e le acque [ARRA], transitato nei ruoli dell'amministrazione regionale, l'anzianità di servizio prestato presso le amministrazioni di provenienza). (Classif. 216003).
Il parametro dell'armonizzazione dei bilanci per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei. Pertanto, la mancata considerazione degli oneri a regime vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto se si tratta di spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo "ipotetici". (Precedente: S. 184/2016 - mass. 38970).
Ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte. (Precedenti: S. 163/2020 - mass. 43309; S. 307/2013 - mass. 37548).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e, Cost., l'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, che prevede, per il personale già trasferito all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque [ARRA] e transitato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato presso le amministrazioni di provenienza, equiparandolo a quello prestato presso l'amministrazione regionale con effetti economici decorrenti dal 1° gennaio 2021. La disposizione impugnata dal Governo, in contrasto con l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, non indica l'onere a regime derivante, rinviandone invece la quantificazione alla legge di bilancio).