Ordinanza 366/2003 (ECLI:IT:COST:2003:366)
Massima numero 28137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  10/12/2003;  Decisione del  10/12/2003
Deposito del 19/12/2003; Pubblicazione in G. U. 24/12/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Espropriazione di pubblica utilità - Indennità - Area destinata a verde pubblico - Inapplicabilità del sistema indennitario delle aree edificabili - Lamentata lesione di norma fondamentale di riforma economico-sociale - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, come modificato dall'art.18 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 gennaio 1997, n. 1, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5 e 42 della Costituzione nonché agli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige. Il giudice rimettente, infatti, non dà adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'.

– In tema di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, citate le ordinanze n. 495/2000; n. 83/2001; n. 287/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  15/04/1991  n. 10  art. 8  co. 1

legge provincia Bolzano  30/01/1997  n. 1  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 42

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte