Ordinanza 367/2003 (ECLI:IT:COST:2003:367)
Massima numero 28138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
10/12/2003; Decisione del
10/12/2003
Deposito del 19/12/2003; Pubblicazione in G. U. 24/12/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Indennità di mobilità - Requisito dell’anzianità aziendale di almeno dodici mesi - Cumulo di periodi lavorativi - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti trasferiti con passaggio diretto, nonché lesione del principio di solidarietà sociale - Insufficiente motivazione sulla rilevanza, nonché censura di norma inapplicabile nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Previdenza e assistenza sociale - Indennità di mobilità - Requisito dell’anzianità aziendale di almeno dodici mesi - Cumulo di periodi lavorativi - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti trasferiti con passaggio diretto, nonché lesione del principio di solidarietà sociale - Insufficiente motivazione sulla rilevanza, nonché censura di norma inapplicabile nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, e 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non prevedono – ai fini dell'integrazione del requisito dell'anzianità aziendale di almeno dodici mesi quale presupposto perché i dipendenti che perdono il posto di lavoro possano beneficiare dell'indennità di mobilità – il cumulo del periodo di lavoro prestato, senza soluzione di continuità, con passaggio diretto presso imprese dello stesso settore di attività che abbiano il medesimo assetto proprietario di quelle presso le quali in precedenza sia intercorso il rapporto lavorativo. Relativamente alla prima delle disposizioni censurate, infatti, il giudice rimettente ha omesso di verificare se la concreta vicenda societaria dedotta in giudizio non fosse piuttosto inquadrabile nella fattispecie della mera trasformazione della società o in quella del trasferimento d'azienda, nessuna delle quali comporta soluzione di continuità nell'anzianità aziendale dei lavoratori dipendenti. Quanto all'altra disposizione censurata, essa non deve essere applicata dal giudice rimettente, riguardando l'inapplicabilità dei benefici di cui ai precedenti quattro commi, relativi al collocamento dei lavoratori in mobilità, e non già alle condizioni per la fruizione dell'indennità di mobilità, oggetto del giudizio 'a quo'.
Manifesta inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, e 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non prevedono – ai fini dell'integrazione del requisito dell'anzianità aziendale di almeno dodici mesi quale presupposto perché i dipendenti che perdono il posto di lavoro possano beneficiare dell'indennità di mobilità – il cumulo del periodo di lavoro prestato, senza soluzione di continuità, con passaggio diretto presso imprese dello stesso settore di attività che abbiano il medesimo assetto proprietario di quelle presso le quali in precedenza sia intercorso il rapporto lavorativo. Relativamente alla prima delle disposizioni censurate, infatti, il giudice rimettente ha omesso di verificare se la concreta vicenda societaria dedotta in giudizio non fosse piuttosto inquadrabile nella fattispecie della mera trasformazione della società o in quella del trasferimento d'azienda, nessuna delle quali comporta soluzione di continuità nell'anzianità aziendale dei lavoratori dipendenti. Quanto all'altra disposizione censurata, essa non deve essere applicata dal giudice rimettente, riguardando l'inapplicabilità dei benefici di cui ai precedenti quattro commi, relativi al collocamento dei lavoratori in mobilità, e non già alle condizioni per la fruizione dell'indennità di mobilità, oggetto del giudizio 'a quo'.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/07/1991
n. 223
art. 16
co. 1
legge
23/07/1991
n. 223
art. 8
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte