Ordinanza 368/2003 (ECLI:IT:COST:2003:368)
Massima numero 28139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
10/12/2003; Decisione del
10/12/2003
Deposito del 19/12/2003; Pubblicazione in G. U. 24/12/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Requisiti soggettivi per l’accesso - Non titolarità di diritti reali su alloggio adeguato - Diversità della disciplina in relazione ad alloggi ubicati nel medesimo o limitrofo comune e alloggi siti in altre località - Lamentata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Requisiti soggettivi per l’accesso - Non titolarità di diritti reali su alloggio adeguato - Diversità della disciplina in relazione ad alloggi ubicati nel medesimo o limitrofo comune e alloggi siti in altre località - Lamentata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della tabella A allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'eventuale decadenza, stabilisce una diversa disciplina del requisito della non titolarità di diritti reali di godimento su alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare, distinguendo fra alloggi ubicati nel medesimo comune o in comuni limitrofi – in relazione ai quali non prevede il criterio della rendita catastale come indice di ricchezza dal quale far discendere l'assegnazione dell'immobile e l'eventuale decadenza – ed alloggi siti in altre località, ai quali invece è applicabile detto criterio. Non essendo, infatti, per nulla omogenee le situazioni diversamente disciplinate, non irragionevolmente la norma censurata fa riferimento, nel primo caso, alla idoneità dell'immobile a soddisfare direttamente l'esigenza abitativa dell'assegnatario mentre, nel secondo caso, attribuisce rilevanza alla titolarità di diritti reali in quanto indice oggettivo di ricchezza – espresso in termini di rendita catastale – rappresentativo della disponibilità di un reddito utilizzabile per il soddisfacimento della succitata esigenza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della tabella A allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'eventuale decadenza, stabilisce una diversa disciplina del requisito della non titolarità di diritti reali di godimento su alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare, distinguendo fra alloggi ubicati nel medesimo comune o in comuni limitrofi – in relazione ai quali non prevede il criterio della rendita catastale come indice di ricchezza dal quale far discendere l'assegnazione dell'immobile e l'eventuale decadenza – ed alloggi siti in altre località, ai quali invece è applicabile detto criterio. Non essendo, infatti, per nulla omogenee le situazioni diversamente disciplinate, non irragionevolmente la norma censurata fa riferimento, nel primo caso, alla idoneità dell'immobile a soddisfare direttamente l'esigenza abitativa dell'assegnatario mentre, nel secondo caso, attribuisce rilevanza alla titolarità di diritti reali in quanto indice oggettivo di ricchezza – espresso in termini di rendita catastale – rappresentativo della disponibilità di un reddito utilizzabile per il soddisfacimento della succitata esigenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
14/03/1984
n. 12
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte