Ordinanza 369/2003 (ECLI:IT:COST:2003:369)
Massima numero 28140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
10/12/2003; Decisione del
10/12/2003
Deposito del 19/12/2003; Pubblicazione in G. U. 24/12/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori del settore dell’amianto - Rivalutazione contributiva - Beneficio riconosciuto ai soli lavoratori esposti per oltre un decennio e già titolari di pensione o assegno di invalidità all’entrata in vigore della legge - Lamentata esclusione dei lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità - Assunta violazione del principio di uguaglianza, della tutela della salute e della tutela previdenziale - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili ulteriori - Manifesta infondatezza.
Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori del settore dell’amianto - Rivalutazione contributiva - Beneficio riconosciuto ai soli lavoratori esposti per oltre un decennio e già titolari di pensione o assegno di invalidità all’entrata in vigore della legge - Lamentata esclusione dei lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità - Assunta violazione del principio di uguaglianza, della tutela della salute e della tutela previdenziale - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili ulteriori - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata in riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di cassazione nel senso della attribuibilità del beneficio contributivo ivi previsto ai soggetti che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 fossero titolari di pensione o di assegno di invalidità e della non riconoscibilità del beneficio stesso a coloro che alla suddetta data fruissero di pensione di vecchiaia o di anzianità. Un'identica questione, infatti, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 434 del 2002, emessa successivamente all'attuale ordinanza di rimessione, la quale non aggiunge ulteriori profili di doglianza rispetto a quelli già esaminati, anche relativamente alle censure riferite all'art. 32 della Costituzione, che si devono considerare implicitamente respinte.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata in riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di cassazione nel senso della attribuibilità del beneficio contributivo ivi previsto ai soggetti che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 fossero titolari di pensione o di assegno di invalidità e della non riconoscibilità del beneficio stesso a coloro che alla suddetta data fruissero di pensione di vecchiaia o di anzianità. Un'identica questione, infatti, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 434 del 2002, emessa successivamente all'attuale ordinanza di rimessione, la quale non aggiunge ulteriori profili di doglianza rispetto a quelli già esaminati, anche relativamente alle censure riferite all'art. 32 della Costituzione, che si devono considerare implicitamente respinte.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/03/1992
n. 257
art. 13
co. 8
decreto-legge
05/06/1993
n. 169
art. 1
co. 1
legge
04/08/1993
n. 271
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte