Sentenza 370/2003 (ECLI:IT:COST:2003:370)
Massima numero 28167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
17/12/2003; Decisione del
17/12/2003
Deposito del 23/12/2003; Pubblicazione in G. U. 31/12/2003
Titolo
Asili nido - Funzione educativa e formativa - Evoluzione della legislazione in materia - Riconducibilità della disciplina alle materie dell’istruzione prescolare e della tutela del lavoro.
Asili nido - Funzione educativa e formativa - Evoluzione della legislazione in materia - Riconducibilità della disciplina alle materie dell’istruzione prescolare e della tutela del lavoro.
Testo
Escludendo che la disciplina legislativa degli asili nido possa spettare esclusivamente allo Stato sulla base del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione e parimenti escludendone la riconducibilità alle materie che il quarto comma dell'art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa "residuale" delle Regioni (e, in particolare, alle materie dell'assistenza e dei servizi sociali), è indubbio che – in relazione alle funzioni educative e formative via via riconosciute, nonché in considerazione della finalità di rispondere alle esigenze dei genitori lavoratori –, utilizzando un criterio di prevalenza, detta disciplina non possa che ricadere nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino) nonché, per alcuni profili, nella materia della tutela del lavoro, che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione affida alla potestà legislativa concorrente, nell'ambito della quale il legislatore statale è abilitato alla determinazione dei relativi principi fondamentali; fatti salvi, naturalmente, gli interventi del legislatore statale che trovino legittimazione nei titoli "trasversali" di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione.
Escludendo che la disciplina legislativa degli asili nido possa spettare esclusivamente allo Stato sulla base del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione e parimenti escludendone la riconducibilità alle materie che il quarto comma dell'art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa "residuale" delle Regioni (e, in particolare, alle materie dell'assistenza e dei servizi sociali), è indubbio che – in relazione alle funzioni educative e formative via via riconosciute, nonché in considerazione della finalità di rispondere alle esigenze dei genitori lavoratori –, utilizzando un criterio di prevalenza, detta disciplina non possa che ricadere nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino) nonché, per alcuni profili, nella materia della tutela del lavoro, che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione affida alla potestà legislativa concorrente, nell'ambito della quale il legislatore statale è abilitato alla determinazione dei relativi principi fondamentali; fatti salvi, naturalmente, gli interventi del legislatore statale che trovino legittimazione nei titoli "trasversali" di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte