Sentenza 370/2003 (ECLI:IT:COST:2003:370)
Massima numero 28168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
17/12/2003; Decisione del
17/12/2003
Deposito del 23/12/2003; Pubblicazione in G. U. 31/12/2003
Titolo
Maternità e infanzia - Asili-nido - Disposizioni di legge dello stato - Attribuzione della materia alle «competenze fondamentali dello stato» - Ricorsi regionali in via principale - Contrasto con il principio di sussidiarietà per l’allocazione di funzioni amministrative - Illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole «fondamentali dello stato».
Maternità e infanzia - Asili-nido - Disposizioni di legge dello stato - Attribuzione della materia alle «competenze fondamentali dello stato» - Ricorsi regionali in via principale - Contrasto con il principio di sussidiarietà per l’allocazione di funzioni amministrative - Illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole «fondamentali dello stato».
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 70, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente alle parole "fondamentali dello Stato". Appare, infatti, estraneo e contraddittorio con l'art. 117 della Costituzione – ed estraneo al quadro costituzionale per come ricostruito – affermare che gli asili nido rientrino "tra le competenze fondamentali dello Stato"; in riferimento, poi, alle funzioni amministrative, tale disposizione contrasta con l'art. 118 della Costituzione e con il principio di sussidiarietà, da questa disposizione individuato quale normale criterio di allocazione di tali funzioni, che ne impone la ordinaria spettanza agli enti territoriali minori, già, peraltro, attributari di queste in base alla legislazione vigente.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 70, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente alle parole "fondamentali dello Stato". Appare, infatti, estraneo e contraddittorio con l'art. 117 della Costituzione – ed estraneo al quadro costituzionale per come ricostruito – affermare che gli asili nido rientrino "tra le competenze fondamentali dello Stato"; in riferimento, poi, alle funzioni amministrative, tale disposizione contrasta con l'art. 118 della Costituzione e con il principio di sussidiarietà, da questa disposizione individuato quale normale criterio di allocazione di tali funzioni, che ne impone la ordinaria spettanza agli enti territoriali minori, già, peraltro, attributari di queste in base alla legislazione vigente.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 70
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte