Sentenza 370/2003 (ECLI:IT:COST:2003:370)
Massima numero 28171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
17/12/2003; Decisione del
17/12/2003
Deposito del 23/12/2003; Pubblicazione in G. U. 31/12/2003
Titolo
Imposte e tasse - Oneri deducibili - Asili-nido - Disposizioni della legge dello stato - Spese di partecipazione alla gestione di micro-nidi nei luoghi di lavoro - Deducibilità dalle imposte sul reddito, nella misura determinata con decreto ministeriale - Mancata esclusione della riferibilità a tributi regionali e locali - Ricorso della regione marche - Riferibilità della disposizione alle sole imposte statali - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Oneri deducibili - Asili-nido - Disposizioni della legge dello stato - Spese di partecipazione alla gestione di micro-nidi nei luoghi di lavoro - Deducibilità dalle imposte sul reddito, nella misura determinata con decreto ministeriale - Mancata esclusione della riferibilità a tributi regionali e locali - Ricorso della regione marche - Riferibilità della disposizione alle sole imposte statali - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all'art. 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – censurata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui non esclude che la deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro si possa riferire a tributi diversi da quelli statali" – non si riferisce a imposte regionali o locali, ma riguarda le sole imposte statali sui redditi dei genitori e dei datori di lavoro, rispetto alle quali le regioni e gli enti locali possono semplicemente aggiungere aliquote addizionali, senza peraltro alcun potere in tema di determinazione degli oneri deducibili. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, prospettata sulla base di un'erronea lettura (di una norma oggetto di interpretazione autentica, su profili peraltro irrilevanti nel presente giudizio).
– Sugli attuali limitati poteri tributari delle regioni, rinvio alle sentenze n. 311, n. 297 e n. 296/2003.
La norma di cui all'art. 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – censurata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui non esclude che la deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro si possa riferire a tributi diversi da quelli statali" – non si riferisce a imposte regionali o locali, ma riguarda le sole imposte statali sui redditi dei genitori e dei datori di lavoro, rispetto alle quali le regioni e gli enti locali possono semplicemente aggiungere aliquote addizionali, senza peraltro alcun potere in tema di determinazione degli oneri deducibili. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, prospettata sulla base di un'erronea lettura (di una norma oggetto di interpretazione autentica, su profili peraltro irrilevanti nel presente giudizio).
– Sugli attuali limitati poteri tributari delle regioni, rinvio alle sentenze n. 311, n. 297 e n. 296/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 70
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte