Sentenza 371/2003 (ECLI:IT:COST:2003:371)
Massima numero 28174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
17/12/2003; Decisione del
17/12/2003
Deposito del 23/12/2003; Pubblicazione in G. U. 31/12/2003
Titolo
Maternità e infanzia - Lavoratrici madri adottanti - Libere professioniste - Diritto all’indennità di maternità, in caso di adozione internazionale - Spettanza nei tre mesi successivi all’ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età - Mancata previsione - Manifesta irragionevole differenza di trattamento, rispetto a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti e per quelle autonome - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Maternità e infanzia - Lavoratrici madri adottanti - Libere professioniste - Diritto all’indennità di maternità, in caso di adozione internazionale - Spettanza nei tre mesi successivi all’ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età - Mancata previsione - Manifesta irragionevole differenza di trattamento, rispetto a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti e per quelle autonome - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede che, nel caso di adozione internazionale, l'indennità di maternità spetta nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età. E', infatti, manifesta l'irragionevolezza della previsione normativa che attribuisce alle libere professioniste l'indennità di maternità a condizione che il minore non abbia superato i sei anni di età, senza distinzione tra adozione nazionale ed internazionale: né è dato individuare elementi che giustifichino la differenza di trattamento delle libere professioniste rispetto a quello stabilito, nella medesima ipotesi dell'adozione internazionale, non solo per le lavoratrici dipendenti, ma anche per quelle autonome – categoria senz'altro equiparabile a quella 'de qua' –, atteso che le medesime ragioni che hanno indotto il legislatore del 1998 all'ampliamento della tutela ricorrono in tutte le adozioni internazionali, indipendentemente dall'attività lavorativa dei genitori adottanti (e risultando la denunciata limitazione piuttosto addebitabile ad un difetto di coordinamento delle norme trasfuse nel nuovo testo unico).
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede che, nel caso di adozione internazionale, l'indennità di maternità spetta nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età. E', infatti, manifesta l'irragionevolezza della previsione normativa che attribuisce alle libere professioniste l'indennità di maternità a condizione che il minore non abbia superato i sei anni di età, senza distinzione tra adozione nazionale ed internazionale: né è dato individuare elementi che giustifichino la differenza di trattamento delle libere professioniste rispetto a quello stabilito, nella medesima ipotesi dell'adozione internazionale, non solo per le lavoratrici dipendenti, ma anche per quelle autonome – categoria senz'altro equiparabile a quella 'de qua' –, atteso che le medesime ragioni che hanno indotto il legislatore del 1998 all'ampliamento della tutela ricorrono in tutte le adozioni internazionali, indipendentemente dall'attività lavorativa dei genitori adottanti (e risultando la denunciata limitazione piuttosto addebitabile ad un difetto di coordinamento delle norme trasfuse nel nuovo testo unico).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
26/03/2001
n. 151
art. 72
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte