Sentenza 375/2003 (ECLI:IT:COST:2003:375)
Massima numero 28141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 30/12/2003; Pubblicazione in G. U. 07/01/2004
Titolo
Regione marche - Turismo - Agenzie di viaggio - Apertura di filiali - Obbligo di denuncia di inizio attività e di integrazione del deposito cauzionale - Lamentata lesione del principio di unitarietà dell’impresa-agenzia di viaggi - Sopravvenuta abrogazione della legge quadro sul turismo contenente il principio ritenuto leso - Inidoneità della legge quadro a fungere da parametro interposto.
Regione marche - Turismo - Agenzie di viaggio - Apertura di filiali - Obbligo di denuncia di inizio attività e di integrazione del deposito cauzionale - Lamentata lesione del principio di unitarietà dell’impresa-agenzia di viaggi - Sopravvenuta abrogazione della legge quadro sul turismo contenente il principio ritenuto leso - Inidoneità della legge quadro a fungere da parametro interposto.
Testo
La legge quadro sul turismo, da cui il rimettente trae il principio di unitarietà dell’impresa-agenzia di viaggi, è stata abrogata a far data dall’entrata in vigore del d.P.C.m. 23 settembre 2002. Essa, pertanto, è inidonea a fungere da parametro interposto.
La legge quadro sul turismo, da cui il rimettente trae il principio di unitarietà dell’impresa-agenzia di viaggi, è stata abrogata a far data dall’entrata in vigore del d.P.C.m. 23 settembre 2002. Essa, pertanto, è inidonea a fungere da parametro interposto.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
14/07/1997
n. 41
art. 5
co.
legge della Regione Marche
14/07/1997
n. 41
art. 14
co.
legge regionale
14/02/2000
n. 8
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 17/05/1983
n. 217
art. 9
legge 29/03/2001
n. 135
art. 11
co. 6