Sentenza 375/2003 (ECLI:IT:COST:2003:375)
Massima numero 28141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 30/12/2003; Pubblicazione in G. U. 07/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28142  28143


Titolo
Regione marche - Turismo - Agenzie di viaggio - Apertura di filiali - Obbligo di denuncia di inizio attività e di integrazione del deposito cauzionale - Lamentata lesione del principio di unitarietà dell’impresa-agenzia di viaggi - Sopravvenuta abrogazione della legge quadro sul turismo contenente il principio ritenuto leso - Inidoneità della legge quadro a fungere da parametro interposto.

Testo
La legge quadro sul turismo, da cui il rimettente trae il principio di unitarietà dell’impresa-agenzia di viaggi, è stata abrogata a far data dall’entrata in vigore del d.P.C.m. 23 settembre 2002. Essa, pertanto, è inidonea a fungere da parametro interposto.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  14/07/1997  n. 41  art. 5  co. 

legge della Regione Marche  14/07/1997  n. 41  art. 14  co. 

legge regionale  14/02/2000  n. 8  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  17/05/1983  n. 217  art. 9  

legge  29/03/2001  n. 135  art. 11    co. 6