Sentenza 375/2003 (ECLI:IT:COST:2003:375)
Massima numero 28142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 30/12/2003; Pubblicazione in G. U. 07/01/2004
Titolo
Regione marche - Turismo - Agenzie di viaggio - Apertura di filiali - Obbligo di denuncia di inizio dell’attività - Lamentata lesione della libertà di iniziativa economica, della libera circolazione delle persone e delle cose, del diritto al lavoro - Non fondatezza della questione.
Regione marche - Turismo - Agenzie di viaggio - Apertura di filiali - Obbligo di denuncia di inizio dell’attività - Lamentata lesione della libertà di iniziativa economica, della libera circolazione delle persone e delle cose, del diritto al lavoro - Non fondatezza della questione.
Testo
L’obbligo di una mera comunicazione, diversa dalla denuncia di inizio di attività prevista dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a rendere edotta la pubblica amministrazione dell’esistenza di una filiale che opera nell’ambito del proprio territorio non lede la libertà di iniziativa economica, non ponendo essa alcun vincolo alle scelte dell’impresa riguardo alla propria articolazione territoriale né può considerarsi onere procedimentale in grado di ostacolare la libera circolazione dei fattori produttivi e l’esercizio del diritto al lavoro (non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia nei confronti della legge della Regione Marche 14 luglio 1997, n. 41 (modificata dalla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8), artt. 5 e 14.
L’obbligo di una mera comunicazione, diversa dalla denuncia di inizio di attività prevista dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a rendere edotta la pubblica amministrazione dell’esistenza di una filiale che opera nell’ambito del proprio territorio non lede la libertà di iniziativa economica, non ponendo essa alcun vincolo alle scelte dell’impresa riguardo alla propria articolazione territoriale né può considerarsi onere procedimentale in grado di ostacolare la libera circolazione dei fattori produttivi e l’esercizio del diritto al lavoro (non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia nei confronti della legge della Regione Marche 14 luglio 1997, n. 41 (modificata dalla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8), artt. 5 e 14.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
14/07/1997
n. 41
art. 5
co.
legge della Regione Marche
14/07/1997
n. 41
art. 14
co.
legge regionale
14/02/2000
n. 8
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte